Tra le novità maggiormente rilevanti introdotte dal Decreto Rilancio, vi è il credito d’imposta relativo al canone di locazione di immobili a uso non abitativo
Al via il Bonus affitti 2020: novità introdotte dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate. L’impressione è che il peggio sia passato, ma gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento connesse all’emergenza epidemiologica continuano a farsi sentire.
Tra le novità maggiormente rilevanti introdotte dal Decreto Rilancio, vi è il credito d’imposta relativo al canone di locazione di immobili a uso non abitativo, utile per tutti gli affittuari di strutture destinate all’esercizio della propria attività commerciale, industriale, professionale o d’impresa.
A quanto ammonta l’agevolazione?
Il credito d’imposta corrisponde all’importo versato dall’affittuario al proprietario dell’immobile, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, il periodo di riferimento è relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno.
Chi può beneficiarne?
I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione possono beneficiare di un credito d’imposta del 60% del canone di locazione pagato tra marzo e maggio. Tale credito si riduce al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse, come ad esempio co-working e affitto d’azienda. E’ necessario che il canone sia corrisposto per immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività:
- commerciale,
- industriale,
- agricola,
- artigianale,
- attività di interesse turistico
- esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
A quali condizioni?
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che gli affittuari abbiano subito una diminuzione del proprio fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 e abbiano conseguito nel precedente anno ricavi o compensi non superiori a 5 milioni.
Per poter beneficiare del credito, inoltre, è necessario, che il canone sia stato effettivamente corrisposto. In caso contrario, la possibilità di utilizzare il bonus viene sospesa fino al momento del pagamento del canone mensile. Ad esempio, se l’affittuario ha potuto pagare il canone relativo ad aprile nel successivo mese di maggio, il bonus è utilizzabile solo dopo che il pagamento sia stato effettuato.
Per favorire una veloce ripresa del settore turistico, è stato previsto, inoltre, che il credito di imposta spetti alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato, e quindi anche nel caso in cui i ricavi del 2019 superino i 5 milioni.
Novità: utilizzo del bonus per pagare (gran) parte del canone
Tra i chiarimenti maggiormente rilevanti contenuti nella Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, emanata dall’Agenzia delle Entrate, vi è che il credito è subito spendibile e trasferibile. In altre parole, l’inquilino può cedere il bonus al proprietario dell’immobile, scalandolo dal canone mensile.
Il bonus, inoltre, può essere ceduto anche ad altri soggetti, quali ad esempio banche e intermediari finanziari.
Esempio: Su un canone di locazione di mille euro, l’inquilino potrà pagare al proprietario 400 euro in denaro e i restanti 600 grazie alla cessione del bonus, a condizione, ovviamente, che il locatore sia d’accordo.
Utilizzo del bonus per pagare le imposte
Un’altra importante precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di utilizzare il bonus anche per pagare le imposte. Al riguardo, nella circolare si legge che Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione, ovvero per versare le imposte dovute: sarà possibile, ad esempio, saldare la tassa sui rifiuti di prossima scadenza o anche tributi arretrati.
Marco Barbato
Link per consultare la circolare : https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+14+del+6+giugno+2020_+Credito+Imposta+locazioni+DLRilancio+.pdf/06ca2faa-319d-f4dc-1b4b-0683e6152133