Pro Piacenza escluso dal campionato, annullate tutte le gare giocate dal club


Oltre il danno la beffa. La triste pagina ieri, scritta ieri dalla partita Cuneo-Pro Piacenza, si conclude nel peggiore dei modi: la squadra emiliana è stata esclusa dal campionato di Serie C. Di seguito il comunicato della Lega Pro.

Il Giudice Sportivo Notaio Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A.
Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 18 Febbraio 2019 ha adottato la deliberazione che di
seguito si riporta:

che al di là delle consapevoli, plurime e fraudolente violazioni regolamentari messe in atto dalla
società Pro Piacenza (che verranno di seguito individuate e sanzionate), preme sottolineare
l’inaccettabile comportamento della medesima società la quale, mortificando l’essenza stessa della
competizione sportiva, ha costretto sia i soggetti inseriti nella propria distinta che i calciatori della
squadra avversaria a disputare una gara “farsesca” dal punto di vista tecnico (nonché pericolosa
per l’incolumità fisica di soggetti non adeguatamente preparati dal punto di vista agonistico),
abusando dei diritti formali certamente concessi dal regolamento, ma basati su principi di lealtà e
correttezza che nella fattispecie sono stati sovvertiti, stravolti e letteralmente calpestati.

1) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 17.5 del CGS, la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) di infliggere alla società Pro Piacenza a norma dell’art. 10.8 del CGS la sanzione, prevista
dall’art.18 comma 1 lettera i) del medesimo, di
“ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA”

3) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 18 del C.G.S., l’ammenda di €
20.000,00 (ventimila);
4) di disporre, in conformità al parere interpretativo reso dalla Corte Federale di Appello con C.U.
n. 064/CFA del 17 gennaio 2019, che:
– a norma dell’art. 53.3 delle NOIF, tutte le gare, disputate o meno, dalla Società Pro Piacenza nel
girone di andata non hanno valore per la classifica, che viene riformulata senza tenere conto dei
relativi risultati;
– a norma dell’art. 53.4 delle NOIF, fermo restando il risultato di cui al C.U. 143 DIV dell’8 gennaio
2019, tutte le gare ancora da disputare dalla Società Pro Piacenza saranno considerate perdute
con il punteggio di 0-3 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara
fissata in calendario;
5) di infliggere al tesserato ADELFIO SALVATORE la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.12.2021;
6) di infliggere al massaggiatore PICCIARELLI ALESSIO la squalifica a tutto il 31.12.2019;
7) di rinviare ad un successivo e specifico Comunicato Ufficiale l’annullamento delle ammonizioni
comminate ai calciatori nelle gare annullate con il presente provvedimento.

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