E’ entrato in vigore l’articolo 570 bis del codice penale che estende al mancato pagamento le pene previste per la violazione degli obblighi di assistenza familiare ovvero 1 anno di reclusione e multa fino a mille euro. L’articolo estende a chi non paga l’assegno di divorzio le pene previste dall’articolo 570 sulla ‘Violazione degli obblighi di assistenza familiare’ e cioè la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro. L’articolo 570 bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recita: ‘Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.